EMANATO IL DECRETO CHE PERMETTE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI RICHIEDERE IL 5 PER MILLE


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 sono state stabilite le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti beneficiari che sono gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti. In base ai criteri stabiliti nel decreto del 23 aprile scorso, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2010, tra l’altro, le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
 
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
 
– avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
– avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
– avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
 
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
 
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello – pdf.
 
L’iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
 
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.
 
Sono tenuti a proporre la domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli 2006, 2007 e 2009 ovvero che erano presenti nell’elenco trasmesso dal CONI per l’anno 2008.
 
L’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione dell’elenco e il 14 maggio 2010 pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.
 
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione.
 
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Una volta verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione dell’elenco aggiornato.
 
Successivamente all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno – entro il 30 giugno 2010 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – pdf, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
 
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
 
Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
 
Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni sostitutive all’Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione.
 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 definisce le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme. In particolare, per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. Tutti gli elenchi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia il 14 maggio 2010.

Anche per il 2010 è previsto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.
 
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
 
Queste le scadenze del 5 per mille 2010 per le associazioni sportive dilettantistiche:
 
– Presentazione domanda d’iscrizione 7 maggio 2010;
– Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2010;
– Richiesta correzione domande 20 maggio 2010;
– Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2010;
– Pubblicazione dichiarazione sostitutiva 30 giugno 2010 agli uffici territoriali del CONI;
 
Ancora una volta, quindi, le associazioni sportive possono fruire di una possibilità di finanziamento attraverso i propri soci, simpatizzanti ed altri che vorranno inserire in calce alla loro dichiarazione dei redditi, nell’apposito riquadro del 5 per mille, il codice fiscale dell’associazione che intendono favorire. E’ questa una opportunità che non va sottovalutata e che, anzi, le associazioni sportive, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, devono propagandare nel loro territorio.
 
Tuttavia, giova sottolineare, purtroppo negativamente, che l’associazionismo sportivo, nel suo complesso, almeno per il passato, non ha avuto molta fiducia nel beneficio del 5 per mille, dal momento che, per il 2008, come si rileva da fonte dell’Agenzia delle entrate, a fronte di ben 42.741 associazioni, le scelte effettuate dai contribuenti sono state soltanto 238.108, per un importo complessivo di € 6.956.032; ma, e questo è il dato ancora più sconfortante, sono stati ammessi al riparto soltanto € 1.736.200 contro i 5.219.832 di euro non ammessi. La non ammissione è dovuta, si presume, non avendo dati certi, ad errori di comunicazione e ad intempestività nell’istanza.
 
In definitiva, considerando che le associazioni calcistiche affiliate alla L.N.D. sono circa 15.000, è necessario concludere facendo appello alle stesse perché si attivino per non rinunciare ad un beneficio che, data la diffusione del calcio dilettantistico, potrebbe comportare una significativa fonte di finanziamento per le stesse associazioni.
 
A tale riguardo il Centro Servizi della Lega è a disposizione delle associazioni, che hanno aderito o che aderiscono ai servizi offerti dal Centro stesso, per l’espletamento dei necessari adempimenti e per la trasmissione in via telematica delle domande d’iscrizione all’Agenzia delle entrate nonché per quelli legati alla redazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dovrà essere compilata sul modello – pdf – ed inviata con raccomandata al CONI entro il prossimo 30 giugno.
 
 
Per il Centro servizi
Le associazioni, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che hanno già aderito o intendono aderire al Centro Servizi della Lega Nazionale Dilettanti, e che chiedono di fruire del Centro stesso per l’invio telematico delle domande di iscrizione al 5 per mille all’Agenzia delle entrate, dovranno tempestivamente, tenuto conto che il termine ultimo dell’invio è fissato improrogabilmente al 7 maggio p.v., fornire i seguenti dati al Centro stesso:
 
-denominazione e ragione sociale dell’associazione;
-indirizzo della sede sociale (via, comune, provincia e C.A.P.)
-codice fiscale dell’associazione e numero di matricola di affiliazione e numero di iscrizione al Registro CONI;
-generalità, indirizzo e codice fiscale del legale rappresentante
-dichiarazione firmata dal legale rappresentante che l’associazione è in possesso dei requisiti previsti per fruire del beneficio del 5 per mille.